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Le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, godono di un contributo per le attivita' di promozione sociale svolte in ottemperanza agli articoli 3 e 38 della Costituzione. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo in vigore dal 11 febbraio 1992 al 21 marzo 1993

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;67~art1 · fonte su Normattiva