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[1]A partire dell'anno scolastico 1934-35 e' istituito per gli alunni maschi delle scuole medie governative, pareggiate e parificate delle Universita' e degli Istituti superiori l'insegnamento di «cultura militare».

[2]Tale insegnamento sara' integrato da escursioni ed esercitazioni pratiche.

[3]Con successivo provvedimento sara' disposto nei riguardi delle scuole private.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-12-31;2152~art1 · fonte del testo