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[1]L'insegnamento di cultura militare e' obbligatorio.

[2]Gli alunni delle scuole medie non possono conseguire la promozione o la ammissione a classe superiore o il diploma finale di studi se non ricevono un attestato di aver seguito con profitto il corso d'insegnamento di cultura militare.

[3]Gli studenti delle universita' e degli Istituti superiori non possono essere ammessi agli esami di laurea o di diploma se non dimostrino di aver frequentato con profitto il corso d'insegnamento di cultura militare.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-12-31;2152~art6 · fonte del testo