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E' riconosciuto valore abilitante ai diplomi rilasciati dall'istituto superiore di educazione fisica di Roma entro l'anno accademico 1959-60, agli allievi che alla data di entrata in vigore della legge 7 febbraio 1958, n. 88, si trovavano regolarmente iscritti ad uno dei tre anni di corso. Al concorso per soli titoli a cattedre di educazione fisica previsto dall'articolo 14 dell'anzidetta legge sono ammessi anche coloro che alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda abbiano conseguito il diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica con efficacia abilitante ai sensi del precedente comma.
Testo in vigore dal 23 gennaio 1961 al 11 giugno 1961
