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E' riconosciuto valore abilitante ai diplomi rilasciati dall'istituto superiore di educazione fisica di Roma entro l'anno accademico 1959-60, agli allievi che alla data di entrata in vigore della legge 7 febbraio 1958, n. 88, si trovavano regolarmente iscritti ad uno dei tre anni di corso. Al concorso per soli titoli a cattedre di educazione fisica previsto dall'articolo 14 dell'anzidetta legge sono ammessi anche coloro che alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda abbiano conseguito il diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica con efficacia abilitante ai sensi del precedente comma.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 aprile 1961, n. 400
1La L. 28 aprile 1961, n. 400 ha disposto (con l'articolo unico) che "I benefici previsti dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, si applicano ai diplomati dello Istituto superiore di educazione fisica di Napoli, pareggiato a norma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88".
Testo in vigore dal 11 giugno 1961 al 22 dicembre 2008
