Art. 9 — Incompatibilità
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Le cariche di direttore centrale e di direttore generale del Ministero della difesa sono incompatibili con la carica di capo del reparto per il coordinamento amministrativo. Le cariche anzidette sono incompatibili con l'esplicazione delle funzioni di capo di un servizio o di un Corpo di forza armata. Nei casi di impiego dei capi di servizio o di Corpo nelle cariche indicate al precedente comma, le funzioni relative sono conferite ad altro ufficiale generale o ammiraglio dello stesso ruolo, fatta salva la partecipazione alla commissione superiore di avanzamento. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1981 al 9 ottobre 2010
