Art. 8 — Incompatibilità
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116.
Abrogato dal 15 agosto 2017
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116.
Abrogato dal 15 agosto 2017
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera c - bis ), della legge 21 novembre 1991, n. 374, nel testo introdotto dall'art. 6 della legge 24 novembre 1999, n. 468, nella parte in cui stabilisce l'incompatibilità all'esercizio delle funzioni di giudice di pace - per il caso in cui "il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado" dell'interessato svolgano abitualmente attività professionale per imprese di assicurazione - con riguardo all'intero territorio nazionale, anziché limitarla al circondario del tribunale nel quale è esercitata detta attività. La previsione di una incompatibilità parentale assoluta ed estesa a tutto il territorio nazionale, dettata solo per i giudici di pace, determina un irrazionale, incondizionato sacrificio del diritto di accedere all'ufficio di giudice di pace di una categoria di cittadini identificati non per una situazione personale o professionale ma solo per la relazione esistente con il coniuge, il convivente, nonché i parenti e affini sopra indicati. Viceversa, le incompatibilità parentali previste per l'altra attività professionale presa in considerazione dalla legge, quella di avvocato, sono limitate al circondario: l'introduzione dell'incompatibilità su base nazionale solo per chi abbia congiunti operanti nel ramo assicurativo implica la non rimovibilità della preclusione, con un trattamento giuridico fortemente deteriore rispetto a quello riservato a chi abbia congiunti che svolgono la professione di avvocato, in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione.
Art. 593 c.p.p. · Art. 8 Istituzione del giudice di pace · Art. 6 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), dell'art. 47 della medesima legge 21 novembre 1991, n. 374 e dell'art. 8 del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle profession…
Art. 82 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 33 cost.
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), dell'art. 47 della medesima legge 21 novembre 1991, n. 374 e dell'art. 8 del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e…
Art. 82 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 33 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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5 versioni dal 1991
urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art8 · fonte su Normattiva