Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
L'applicazione del diritto anti-dumping o del diritto compensativo e la determinazione dell'ammontare di tali diritti sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri, per il commercio con l'estero e per le finanze, in base agli accertamenti della Commissione prevista dall'articolo 7.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008
