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L'applicazione del diritto anti-dumping o del diritto compensativo e la determinazione dell'ammontare di tali diritti sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri, per il commercio con l'estero e per le finanze, in base agli accertamenti della Commissione prevista dall'articolo 7.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-01-11;39~art5 · fonte del testo