Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 12 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008. 208 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: E' costituita una Commissione con il compito di accertare l'esistenza delle condizioni previste dagli articoli precedenti ai fini dell'applicazione dei diritti anti-dumping e dei diritti compensativi e di proporre l'ammontare di tali diritti. La suddetta Commissione e' presieduta dal Ministro per il commercio con l'estero o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato. Di essa fanno parte nove funzionari, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale ed equiparata appartenenti, rispettivamente, ai Ministeri degli affari esteri, del bilancio, del tesoro, delle finanze, dell'industria e commercio, dell'agricoltura e foreste, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali. In caso di assenza o impedimento di qualcuno di tali funzionari, questi sara' sostituito da altro funzionario della stessa Amministrazione con qualifica, di ispettore generale ed equiparata. I funzionari che ne fanno parte ed i loro sostituti sono designati dal Ministro da cui dipendono. Della suddetta Commissione fanno parte anche cinque funzionari designati, rispettivamente, dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, dalla Confederazione generale dell'industria italiana, dalla: Confederazione generale italiana del commercio e del turismo, dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana e dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato. La Commissione prevista dai commi precedenti e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-01-11;39~art7 · fonte del testo