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E' costituita una Commissione con il compito di accertare l'esistenza delle condizioni previste dagli articoli precedenti ai fini dell'applicazione dei diritti anti-dumping e dei diritti compensativi e di proporre l'ammontare di tali diritti. La suddetta Commissione e' presieduta dal Ministro per il commercio con l'estero o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato. Di essa fanno parte nove funzionari, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale ed equiparata appartenenti, rispettivamente, ai Ministeri degli affari esteri, del bilancio, del tesoro, delle finanze, dell'industria e commercio, dell'agricoltura e foreste, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali. In caso di assenza o impedimento di qualcuno di tali funzionari, questi sara' sostituito da altro funzionario della stessa Amministrazione con qualifica, di ispettore generale ed equiparata. I funzionari che ne fanno parte ed i loro sostituti sono designati dal Ministro da cui dipendono. Della suddetta Commissione fanno parte anche cinque funzionari designati, rispettivamente, dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, dalla Confederazione generale dell'industria italiana, dalla: Confederazione generale italiana del commercio e del turismo, dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana e dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato. La Commissione prevista dai commi precedenti e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-01-11;39~art7 · fonte del testo