[1]Per ciascuna delle Commissioni (provinciale o interprovinciale e centrale) saranno nominati dei membri supplenti, in numero non superiore a quello dei membri effettivi.
[2]I membri della Commissione centrale o interprovinciale o provinciale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
[3]Essi continuano a far parte delle Commissioni fino a quando non siano sostituiti.
Testo vigente dal 9 gennaio 1942
