[1]Per ciascuna delle Commissioni (provinciale o interprovinciale e centrale) saranno nominati dei membri supplenti, in numero non superiore a quello dei membri effettivi.

[2]I membri della Commissione centrale o interprovinciale o provinciale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

[3]Essi continuano a far parte delle Commissioni fino a quando non siano sostituiti.

Testo vigente dal 9 gennaio 1942

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urn:nir:stato:legge:1941-11-14;1442~art17 · fonte del testo