[1]La Commissione provinciale o interprovinciale e la Commissione centrale deliberano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.

[2]Per la validita' delle determinazioni e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei membri.

Testo vigente dal 9 gennaio 1942

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1941-11-14;1442~art18 · fonte del testo