Il presidente ed i membri del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Non puo' essere nominato presidente chi rivesta la qualifica di dipendente del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il presidente ed i membri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Nel caso di assenza dai lavori per un periodo superiore ai sei mesi, i membri del Consiglio possono essere sostituiti con le modalita' di cui al primo comma.

Testo vigente dal 31 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-12-10;693~art5 · fonte su Normattiva