Art. 5 — Nomina del presidente e dei membri
Il presidente ed i membri del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Non puo' essere nominato presidente chi rivesta la qualifica di dipendente del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il presidente ed i membri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Nel caso di assenza dai lavori per un periodo superiore ai sei mesi, i membri del Consiglio possono essere sostituiti con le modalita' di cui al primo comma.
Testo vigente dal 31 dicembre 1975
