La presente legge cessa di avere vigore il giorno successivo alla scadenza del termine di sei anni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ai procedimenti previsti dalla presente legge, compresi, ai fini del diritto di accesso, gli atti e i risultati delle conferenze di servizio di cui all'articolo 1 e i dati di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 5, si applicano le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Testo vigente dal 9 gennaio 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-12-30;428~art10 · fonte su Normattiva