L'ISPESL procede, direttamente o su richiesta delle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici di cui all'articolo 1, a sospensioni o cancellazioni degli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3 nei casi in cui sussistano motivi di incompatibilita' o di comportamento non deontologico o di ripetute inosservanze dei termini o delle modalita' fissati dall'amministrazione o dall'ente pubblico fatta salva la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per i profili deontologici e all'autorita' giudiziaria nei casi di fatti di possibile rilievo penale.

Testo vigente dal 9 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1991-12-30;428~art8 · fonte su Normattiva