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[1]Nel periodo dall'anno accademico 1966-67 al 1970-71, sono gradualmente istituiti 1.100 nuovi posti di professore universitario di ruolo, cosi' distribuiti in ciascun anno: 150 nell'anno accademico 1966-67 150 " " 1967-68 240 " " 1968-69 270 " " 1969-70 290 " " 1970-71

[2]I nuovi posti di professore di ruolo, da ripartire con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sono riservati nella misura del 5 per cento per le esigenze delle Facolta' e Scuole delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria, istituiti dopo il 31 dicembre 1965, fermo restando lo stanziamento globale fissato dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942; della restante parte, almeno il 30 per cento e' destinato al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiori a 250. Per le cattedre di ruolo relative ad insegnamenti clinici il raddoppiamento puo' anche effettuarsi quando ai reparti annessi sia assegnato un numero di letti superiore al massimo indicato dall'articolo 1, commi quarto e quinto, del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1144. Il 10 per cento dei nuovi posti, che risulteranno disponibili dopo le detrazioni di cui al comma precedente, e' riservato, ai sensi del successivo articolo 6, per l'assegnazione alle Facolta' e Scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline, che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni. I posti di professore di ruolo riservati alle esigenze delle Facolta' e Scuole delle Universita' e degli Istituti d'istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965, nonche' quelli riservati alle Facolta' e Scuole che richiedano i concorsi per le discipline impartite per incarico da almeno nove anni, qualora non siano utilizzati entro il 31 dicembre 1971 per le finalita' cui sono destinati, vanno assegnati alle Facolta' e Scuole con le modalita' di cui al comma successivo. La ripartizione dei posti non riservati al raddoppiamento tra le Facolta' e Scuole delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, in conformita' delle norme vigenti. Le richieste motivate delle Facolta' e Scuole, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma, devono essere corredate dei pareri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione. Il Ministro per la pubblica istruzione, nella relazione annuale, di cui all'articolo 38 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sullo stato della scuola, dara' anche notizia del rapporto esistente fra il numero dei professori di ruolo o aggregati e degli assistenti di ruolo ed il numero degli studenti iscritti presso ciascuna delle Facolta' e Scuole dello stesso tipo. La destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre puo' essere disposta dal Ministro per la pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte della Facolta' e Scuola interessata, purche' ricorrano le condizioni di cui al comma secondo. E' data precedenza alle cattedre il cui insegnamento sia da almeno un biennio raddoppiato per incarico.

Testo in vigore dal 13 marzo 1967 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-02-24;62~art1 · fonte del testo