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I comandi di cui all'articolo 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e all'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, non possono superare, in ciascun anno accademico, il numero complessivo di 180. I comandi di cui al comma precedente possono essere conferiti anche al personale docente direttivo ed ispettivo della scuola elementare purche' provvisto di abilitazione alla libera docenza. I comandi suddetti possono essere disposti anche presso l'Universita' italiana per stranieri di Perugia. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311, si applicano anche nei confronti dei professori appartenenti ai ruoli degli Istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado comandati presso le Facolta' di scienze politiche e presso le Facolta' di scienze economiche e bancarie, per l'insegnamento delle lingue straniere.

Testo in vigore dal 13 marzo 1967 al 28 dicembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-02-24;62~art13 · fonte su Normattiva