Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 11/1973

    Illegittimità dichiarata
    20 febbraio 1973

    Il principio generale fissato dall'art. 99 del R.D.L. del 1923, n. 2960, secondo il quale nel caso di cumulo consentito di rapporti di pubblico impiego, ove le relative retribuzioni superino nel loro complesso le 750.000 lire annue, si procede al cumulo delle retribuzioni stesse, riducendo di un terzo quella minore ed in casi di parità una qualsiasi delle due, si applica anche al caso di cumulo di incarichi d'insegnamento con altro rapporto d'impiego. In conseguenza debbono dichiararsi illegittimi, per violazione del principio di eguaglianza, le disposizioni della legislazione universitaria contenuta nei commi secondo e terzo dell'art. 25 del D.P.R. n. 749 del 1965, le quali disciplinando diversamente la materia, riducono, per il caso di cumulo d'impieghi, in misura superiore ad un terzo, la retribuzione per gli incarichi universitari e - nell'ipotesi prevista dal terzo comma - consentono la riduzione della retribuzione più elevata, cosicché può verificarsi l'ipotesi che per due rapporti d'impiego la retribuzione cumulata sia inferiore a quella spettante per uno solo.

    Art. 12 Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario, e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari · Art. 3 Delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attivita' di servizio ed in quiescenza, e norme per la integrazione della 13° mensilita' per gli anni 1964 e 1965

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-02-24;62~art12 · fonte su Normattiva