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Nell'assegnazione dei posti istituiti a norma del precedente articolo e' riservato, a favore delle cattedre, presso cui prestano servizio assistenti straordinari con almeno cinque, anni di servizio, anche se non continuativo, in qualita' di assistenti retribuiti, un numero di posti pari a quello degli assistenti che si trovano nelle predette condizioni. I relativi concorsi sono riservati agli assistenti straordinari che, confermati in servizio per l'anno accademico 1966-67, a norma dell'articolo 15 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, maturino, alla fine di ciascun anno accademico, la prescritta anzianita'. Gli assistenti straordinari, gia' nominati per l'anno accademico 1966-67, in osservanza del succitato articolo 15 della legge n. 16 del 1962, si intendono confermati per gli anni successivi fino all'espletamento del concorso per il posto di ruolo, salvo motivata sconferma da parte del titolare della cattedra e salvo quanto disposto dal successivo articolo 17 della presente legge. I concorsi a posti di assistente ordinario, riservati agli assistenti straordinari, debbono essere banditi entro cinque mesi ed espletati entro nove mesi dall'assegnazione del posto alla cattedra. I rettori delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti necessari per il rispetto dei termini sopra indicati. Trascorsi tali termini, il Ministro provvede, nelle forme previste per quanto riguarda la ripartizione dei posti di assistente al recupero del posto stesso che, comunque, non potra' essere assegnato alla stessa cattedra la quale in precedenza aveva richiamato il posto. I posti riservati, comunque non coperti, sono recuperati dal Ministro e sono soggetti a nuova ripartizione.
Testo in vigore dal 13 marzo 1967 al 22 dicembre 2008
