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[1]Il Ministro per la pubblica istruzione provvede annualmente con suo decreto a ripartire fra le Universita' e gli Istituti di istruzione universitaria, in relazione alle loro esigenze scientifiche e didattiche, borse biennali di addestramento didattico e scientifico riservate a laureati da non oltre 4 anni accademici. Le borse, individuali ed indivisibili, dell'ammontare annuo di 1 milione e 500 mila lire, verranno distribuite dal Consiglio di amministrazione di ciascun Ateneo, su parere del Senato accademico, fra le varie Facolta' e Scuole, ciascuna delle quali provvedera' ad indicare a quale Istituto o cattedra le borse debbono essere destinate. Il concorso per l'assegnazione delle borse ai candidati che ne avranno fatto domanda, e' per titoli e per esame, consistente in un colloquio sui titoli stessi. La Commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio di facolta', si compone del direttore dell'Istituto o del titolare della cattedra, di un professore di ruolo o di un professore aggregato, e di un professore incaricato o di un assistente di ruolo abilitato alla libera docenza. La borsa puo' essere confermata dal Consiglio di facolta' per un secondo biennio su motivata proposta del direttore dell'Istituto o del professore ufficiale presso il quale il borsista avra' svolto la sua attivita'. La borsa puo' essere revocata in qualunque momento su proposta del titolare della cattedra o del direttore dell'Istituto, con deliberazione del Consiglio di facolta' sentito l'interessato, qualora il borsista non dimostri sufficiente diligenza nell'addestramento didattico e scientifico. La borsa non puo' essere cumulata con retribuzione di qualsiasi natura per uffici alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei Comuni o di qualsiasi altro Ente pubblico o di Aziende private. Il pagamento della borsa e' effettuato in dodicesimi. L'erogazione delle borse di addestramento didattico e scientifico, di cui al presente articolo, e' disposta entro i limiti delle seguenti somme cosi' ripartite negli esercizi finanziari comprendenti gli anni accademici dal 1966-1967 al 1970-71: Esercizio finanziario 1966............. L. 305.000.000 Esercizio finanziario 1967............. " 1.925.000.000 Esercizio finanziario 1968............. " 2.500.000.000 Esercizio finanziario 1969............. " 3.125.000.000 Esercizio finanziario 1970............. " 3.750.000.000 2
[2]Al primo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, le parole "e al personale assunto a contratto per esercitazioni e ricerche" sono sostituite dalle parole "e al personale titolare di borse di studio di addestramento didattico e scientifico". I limiti di eta' previsti per l'ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono aumentati, nei confronti dei titolari di borse di addestramento didattico e scientifico, di un periodo pari a quello in cui si usufruisce della borsa.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 19 giugno 1970, n. 369, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 574
2Il D.L. 19 giugno 1970, n. 369, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 574 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Lo stanziamento previsto dall'art. 21, ottavo comma, della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernente il finanziamento delle borse di addestramento didattico e scientifico, per l'anno finanziario 1970, e' incrementato di lire un miliardo".
Testo in vigore dal 19 giugno 1970 al 2 dicembre 1973
