Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1973 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Articolo abrogato dal d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni dalla l. 30 novembre 1973, n. 766.

Abrogato dal 2 dicembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 dicembre 1973

Confronto con la versione in vigore dal 19 giugno 1970 al 2 dicembre 1973. 430 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Il Ministro per la pubblica istruzione provvede annualmente con suo decreto a ripartire fra le Universita' e gli Istituti di istruzione universitaria, in relazione alle loro esigenze scientifiche e didattiche, borse biennali di addestramento didattico e scientifico riservate a laureati da non oltre 4 anni accademici. Le borse, individuali ed indivisibili, dell'ammontare annuo di 1 milione e 500 mila lire, verranno distribuite dal Consiglio di amministrazione di ciascun Ateneo, su parere del Senato accademico, fra le varie Facolta' e Scuole, ciascuna delle quali provvedera' ad indicare a quale Istituto o cattedra le borse debbono essere destinate. Il concorso per l'assegnazione delle borse ai candidati che ne avranno fatto domanda, e' per titoli e per esame, consistente in un colloquio sui titoli stessi. La Commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio di facolta', si compone del direttore dell'Istituto o del titolare della cattedra, di un professore di ruolo o di un professore aggregato, e di un professore incaricato o di un assistente di ruolo abilitato alla libera docenza. La borsa puo' essere confermata dal Consiglio di facolta' per un secondo biennio su motivata proposta del direttore dell'Istituto o del professore ufficiale presso il quale il borsista avra' svolto la sua attivita'. La borsa puo' essere revocata in qualunque momento su proposta del titolare della cattedra o del direttore dell'Istituto, con deliberazione del Consiglio di facolta' sentito l'interessato, qualora il borsista non dimostri sufficiente diligenza nell'addestramento didattico e scientifico. La borsa non puo' essere cumulata con retribuzione di qualsiasi natura per uffici alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei Comuni o di qualsiasi altro Ente pubblico o di Aziende private. Il pagamento della borsa e' effettuato in dodicesimi. L'erogazione delle borse di addestramento didattico e scientifico, di cui al presente articolo, e' disposta entro i limiti delle seguenti somme cosi' ripartite negli esercizi finanziari comprendenti gli anni accademici dal 1966-1967 al 1970-71: Esercizio finanziario 1966.............L. 305.000.000 Esercizio finanziario 1967............. " 1.925.000.000 Esercizio finanziario 1968............. " 2.500.000.000 Esercizio finanziario 1969............. " 3.125.000.000 Esercizio finanziario 1970............. " 3.750.000.000

tolto: Al primo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, le parole "e al personale assunto a contratto per esercitazioni e ricerche" sono sostituite dalle parole "e al personale titolare di borse di studio di addestramento didattico e scientifico". I limiti di eta' previsti per l'ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono aumentati, nei confronti dei titolari di borse di addestramento didattico e scientifico, di un periodo pari a quello in cui si usufruisce della borsa.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1973, N. 580, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 NOVEMBRE 1973, N. 766

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-02-24;62~art21 · fonte del testo