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Ferme restando le norme di cui al successivo articolo 12 sul cumulo degli incarichi, e fino all'entrata in vigore delle norme dell'articolo 4, il professore incaricato, nominato straordinario o trasferito ad altra Facolta' e Scuola, successivamente all'inizio dell'anno accademico, puo' continuare a svolgere l'insegnamento sino al termine dell'anno accademico in corso, presso la Facolta' che gli ha conferito l'incarico.

Testo in vigore dal 13 marzo 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-02-24;62~art8 · fonte del testo