Il Governo e' autorizzato a determinare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale dei tribunali civili e penali di Civitavecchia, di Marsala e di Prato, rivedendo le piante organiche di altri uffici giudiziari, ed a stabilire la data d'inizio del funzionamento dei tribunali anzidetti.

Testo vigente dal 25 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-01;198~art2 · fonte su Normattiva