Art. 5
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Il collocamento nei ruoli aggiunti e' disposto secondo l'ordine risultante dalla data di assunzione. A parita' di tale data si osserva l'ordine delle preferenze stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive variazioni. Tale collocamento decorre dal 1° maggio 1948 per coloro i quali abbiano gia' compiuto il periodo di servizio prescritto, e, negli altri casi, dalla data di compimento del periodo medesimo.
Testo in vigore dal 27 aprile 1957 al 3 giugno 1962
