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[1]Le spese per il funzionamento delle Commissioni esaminatrici sono liquidate dal prefetto della Provincia sede di esame e sono poste a carico delle Amministrazioni che hanno istituito il corso, in proporzione degli allievi presentatisi agli esami.

[2]La presente legge, munita del - sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Dogliani, addi' 29 ottobre 1954

[4]EINAUDI

[5]SCELBA - TREMELLONI - GAVA - TAVIANI - ERMINI - VIGORELLI Visto, il Guardasigilli: DE PIERO

Testo in vigore dal 15 novembre 1954 al 1 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1046~art15 · fonte del testo