Provvedimento abrogato dalla l. 3 giugno 1980, n. 243.
Abrogato dal 1 luglio 1980
Provvedimento abrogato dalla l. 3 giugno 1980, n. 243.
Abrogato dal 1 luglio 1980
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 1957 al 1 luglio 1980. 154 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il certificato, di cui al precedente art. 9, e' rilasciato, dietro domanda, alle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana, che abbiano prestato almeno per due anni servizio presso pubblici ospedali civili, militari, della Croce Rossa italiana o cliniche universitarie, prescindendo dall'obbligo della frequenza dei corsi e della partecipazione agli esami. Il certificato di cui al precedente art. 9 e' rilasciato, a domanda, ai sottufficiali della categoria "infermieri" dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dai servizio per riduzione di quadri, prescindendo dall'obbligo della frequenza dei corsi e della partecipazione agli esami. La stessa norma si applica ai sottufficiali della categoria "infermieri" cessati dalla carriera continuativa ed ai militari volontari della stessa categoria collocati in congedo dopo ultimata la ferma contratta che siano in congedo da non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 3 GIUGNO 1980, N. 243
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1046~art14 · fonte del testo