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La durata dei corsi e' di un anno. L'insegnamento comprende lezioni teoriche e dimostrazioni pratiche, nonche' un tirocinio da effettuarsi per la durata di non piu' di sette ore giornaliere presso le corsie, nelle quali l'assistenza immediata agli infermi sia assicurata a norma dell'art. 5. Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la Sanita' pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sono stabilite materie obbligatorie d'insegnamento ed i programmi particolareggiati di una materia.
Testo in vigore dal 15 novembre 1954 al 17 agosto 1965
