Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 agosto 1965 al 1 luglio 1980. Leggi il testo vigente →
La durata dei corsi e' di un anno. L'insegnamento comprende lezioni teoriche e dimostrazioni pratiche, nonche' un tirocinio da effettuarsi per la durata di non piu' di sette ore giornaliere presso le corsie, nelle quali l'assistenza immediata agli infermi sia assicurata a norma dell'art. 5. Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la Sanita' pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sono stabilite materie obbligatorie d'insegnamento ed i programmi particolareggiati di una materia. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 luglio 1965, n. 913
3La L. 21 luglio 1965, n. 913 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "In deroga a quanto disposto dall'articolo 7 della predetta legge 29 ottobre 1954, n. 1046, gli aspiranti di cui al comma precedente del presente articolo sono esonerati dalla frequenza del tirocinio pratico, fermo restando l'obbligo della frequenza delle lezioni teoriche."
Testo in vigore dal 17 agosto 1965 al 1 luglio 1980
