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Al termine del corso gli allievi sostengono una prova di esame orale e pratica presso la scuola da essi frequentata, o uno degli ospedali del capoluogo di provincia, designato dal prefetto. La Commissione esaminatrice e' nominata dal prefetto ed e' costituita da:
- a)il medico provinciale, presidente;
- b)un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, designato dal Provveditorato agli studi della Provincia;
- c)un sovraintendente o direttore sanitario di ospedale;
- d)un primario ospedaliero di ruolo o chi ne fa le veci incaricato della direzione sanitaria, ed inoltre, per gli esami ai quali partecipa personale militare delle Forze armate, un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo, designato dalla competente autorita' sanitaria militare territoriale;
- e)una direttrice o vice direttrice di scuola-convitto professionale infermiere o, in mancanza, una capo-sala diplomata;
- f)un insegnante del corso. Funziona da segretario un funzionario di gruppo A. della locale Prefettura. Le spese per il funzionamento della Commissione sono liquidate dal prefetto della Provincia, sede di esame, e sono poste a carico delle Amministrazioni che hanno istituito le scuole in proporzione degli allievi presentatisi agli esami.
Testo in vigore dal 15 novembre 1954 al 18 aprile 1971
