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Al termine del corso gli allievi sostengono una prova di esame orale e pratica presso la scuola da essi frequentata, o uno degli ospedali del capoluogo di provincia, designato dal prefetto. La Commissione esaminatrice e' nominata dal prefetto ed e' costituita da:

  • a)il medico provinciale, presidente;
  • b)un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, designato dal Provveditorato agli studi della Provincia;
  • c)un sovraintendente o direttore sanitario di ospedale;
  • d)un primario ospedaliero di ruolo o chi ne fa le veci incaricato della direzione sanitaria, ed inoltre, per gli esami ai quali partecipa personale militare delle Forze armate, un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo, designato dalla competente autorita' sanitaria militare territoriale;
  • e)una direttrice o vice direttrice di scuola-convitto professionale infermiere o, in mancanza, una capo-sala diplomata; 5
  • f)un insegnante del corso. Funziona da segretario un funzionario di gruppo A. della locale Prefettura. Le spese per il funzionamento della Commissione sono liquidate dal prefetto della Provincia, sede di esame, e sono poste a carico delle Amministrazioni che hanno istituito le scuole in proporzione degli allievi presentatisi agli esami.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 febbraio 1971, n. 124

5

La L. 25 febbraio 1971, n. 124 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Il componente di cui alla lettera e) del menzionato articolo 8 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, e' sostituito da un rappresentante designato dalla commissione interna di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, di qualifica non inferiore a quella di caposala."

Testo in vigore dal 18 aprile 1971 al 1 luglio 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 aprile 1971

Confronto con la versione in vigore dal 15 novembre 1954 al 18 aprile 1971.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 febbraio 1971, n. 124

    La L. 25 febbraio 1971, n. 124 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Il componente di cui alla lettera e) del menzionato articolo 8 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, e' sostituito da un rappresentante designato dalla commissione interna di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, di qualifica non inferiore a quella di caposala."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1046~art8 · fonte del testo