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[1]Presso ciascuna delle scuole anzidette l'insegnamento sara' impartito per le lingue francese, tedesca, inglese, spagnola, e sara' diretto a preparare i giovani alla sicura e piena conoscenza delle lingue stesse, intese come lingue viventi.

[2]L'insegnamento sara' svolto in corsi di lezioni e di esercitazioni orali e scritte.

Testo in vigore dal 4 ottobre 1941 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-08-29;1058~art2 · fonte del testo