Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 4 ottobre 1941 al 22 dicembre 2008. 225 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno determinati l'ordinamento didattico delle scuole per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne, la durata dei vari corsi in relazione ai corsi di laurea o di diploma cui gli interessati siano iscritti, nonche' gli esami, annuali e finali, che dovranno essere sostenuti e superati.
tolto: Lo stesso decreto stabilira' anche i criteri e le modalita' per il rilascio dell'attestato finale.
tolto: Gli iscritti ai corsi di laurea o di diploma per i quali siano prescritti dall'ordinamento didattico vigente esami in lingue straniere moderne non potranno essere ammessi all'esame di laurea o di diploma se non avranno conseguito l'attestato di cui al comma precedente.
tolto: Per gli studenti iscritti al corso di laurea in economia e commercio l'insegnamento delle lingue straniere moderne, che s'impartisce nel corso stesso, avra' la durata di un biennio, anziche' di un triennio, e sara' opportunamente integrato con quello, di carattere pratico, delle scuole suddette secondo modalita' e norme che saranno stabilite dal decreto Reale di cui al presente articolo.
tolto: Gli studenti iscritti al corso di laurea in architettura e al corso per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari seguiranno il corso di lingua straniera moderna presso le scuole istituite ai sensi de precedente art. 1.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-08-29;1058~art3 · fonte del testo