Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 ottobre 1941 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno determinati l'ordinamento didattico delle scuole per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne, la durata dei vari corsi in relazione ai corsi di laurea o di diploma cui gli interessati siano iscritti, nonche' gli esami, annuali e finali, che dovranno essere sostenuti e superati.

[2]Lo stesso decreto stabilira' anche i criteri e le modalita' per il rilascio dell'attestato finale.

[3]Gli iscritti ai corsi di laurea o di diploma per i quali siano prescritti dall'ordinamento didattico vigente esami in lingue straniere moderne non potranno essere ammessi all'esame di laurea o di diploma se non avranno conseguito l'attestato di cui al comma precedente.

[4]Per gli studenti iscritti al corso di laurea in economia e commercio l'insegnamento delle lingue straniere moderne, che s'impartisce nel corso stesso, avra' la durata di un biennio, anziche' di un triennio, e sara' opportunamente integrato con quello, di carattere pratico, delle scuole suddette secondo modalita' e norme che saranno stabilite dal decreto Reale di cui al presente articolo.

[5]Gli studenti iscritti al corso di laurea in architettura e al corso per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari seguiranno il corso di lingua straniera moderna presso le scuole istituite ai sensi de precedente art. 1.

Testo in vigore dal 4 ottobre 1941 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-08-29;1058~art3 · fonte del testo