Il regolamento della consegna degli oggetti rinvenuti negli aeroporti dovra' essere emanato dal Ministro per i trasporti e dell'aviazione civile.
Testo vigente dal 17 giugno 1967
Il regolamento della consegna degli oggetti rinvenuti negli aeroporti dovra' essere emanato dal Ministro per i trasporti e dell'aviazione civile.
Testo vigente dal 17 giugno 1967
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1967-05-18;401~art3 · fonte del testo