Alla progettazione, costruzione e ampliamento degli aeroporti, eliporti, campi di volo, campi di fortuna civili demaniali provvede il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Ispettorato generale dell'aviazione civile. I progetti di aeroporti, eliporti, di campi di volo, di campi di fortuna non appartenenti allo Stato debbono essere approvati dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile.12

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il D.L. 31 ottobre 1967, n. 969, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1967, n. 1246 ha disposto (con l'art. 2) che "In deroga alle disposizioni dell'art. 4 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, le opere finanziate ai sensi del precedente articolo sono eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici".

D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202

2

Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera m)) che "Ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14: [...] m) legge 30 gennaio 1963, n. 141".

Testo vigente dal 15 luglio 1998

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-01-30;141~art4 · fonte su Normattiva