Il comma settimo dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e' sostituito dal seguente: "L'Ente nazionale non puo' promuovere la costituzione di societa', ne' assumere partecipazioni. Tuttavia, nei casi in cui l'interesse nazionale per una collaborazione tecnica ed economica con enti o imprese di altri Paesi europei o le dimensioni o il carattere sperimentale degli impianti o la novita' delle tecniche ne rendano opportuna la partecipazione, l'Ente nazionale, con la preventiva autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sulla base delle direttive generali fissate dal CIPE e d'intesa con il CNEN per quanto di sua competenza, oltre a svolgere attivita' di consulenza per impianti esteri, puo' promuovere la costituzione di societa' con societa' o enti stranieri, o assumervi partecipazioni, che abbiano come oggetto:
- a)l'attivita' di esportazione o importazione della energia elettrica con l'Italia; b)((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1987, N. 500 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE)).
- c)la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti di trasporto".
Testo vigente dal 10 dicembre 1987
