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In corrispondenza delle disposizioni contenute nel precedente articolo 1 sono aumentate del 20 per cento, con arrotondamento per eccesso a dieci centesimi, le aliquote in base alle quali, a norma della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, si attuano le restituzioni dell'imposta sull'entrata per i prodotti esportati e l'imposizione di conguaglio per quelli importati.

Testo in vigore dal 17 novembre 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-11-15;1162~art2 · fonte del testo