Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1966 al 22 dicembre 2008. 332 parole tolte, 20 parole aggiunte in 27 capoversi.
tolto: Sono escluse dall'applicazione dell'addizionale stabilita dal primo comma del precedente articolo 1 le aliquote d'imposta sull'entrata vigenti per le merci e le prestazioni di servizi di seguito elencate:
tolto: 1) burro;
tolto: 2) margarina animale e vegetale;
tolto: 3) formaggi, tanto duri che molli e latticini;
tolto: 4) ricotta;
tolto: 5) legumi secchi;
tolto: 6) conserve di pomodoro, escluse quelle che contengono altri condimenti;
tolto: 7) olii vegetali allo stato commestibile;
tolto: 8) pomodori pelati, comunque preparati e conservati;
tolto: 9) frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato deperimento, in semplice salamoia od altra soluzione;
tolto: 10) frutta secca;
tolto: 11) pesce fresco, anche congelato; pesce comunque preparato o conservato anche se contenuto in recipienti ermeticamente chiusi o in altri imballaggi;
tolto: 12) uova di pollame;
tolto: 13) pollame e conigli, vivi o morti, anche congelati;
tolto: 14) baccala' secco o salinato, stoccafisso e aringhe salate, secche o affumicate;
tolto: 15) zucchero;
tolto: 16) carni fresche bovine, ovine, suine ed equine, comprese le frattaglie, carni salate, insaccate o affumicate, comunque preparate e carni in scatola, o in altro modo preparate o conservate; lardo salato, guanciale e pancetta di maiale salati o affumicati, strutto e grassi comunque preparati e conservati;
tolto: 17) risone e riso;
tolto: 18) vini comuni, mosti ed uva da vino;
tolto: 19) aceto;
tolto: 20) benzina;
tolto: 21) gas di petrolio liquefatti per autotrazione;
tolto: 22) fertilizzanti, anticrittogamici, presidi sanitari di cui alla lettera h) dell'articolo 5 ed al primo comma dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 29 febbraio 1963, n. 441;
tolto: 23) attrezzi agricoli e macchine agricole (compresi i trattori agricoli e loro rimorchi) destinati alla coltivazione dei fondi, all'allevamento del bestiame, alla raccolta dei prodotti agricoli ed alla prima lavorazione di essi, loro parti di ricambio e relativi motori;
tolto: 24) sementi, foraggi e mangimi disciplinati dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281;
tolto: 25) somministrazioni di acqua;
tolto: 26) ricoveri e prestazioni in ospedali, case di cura, chimiche, ambulatori e simili. Sono escluse altresi' dall'applicazione dell'addizionale le entrate derivanti dall'esercizio del credito.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1964-11-15;1162~art3 · fonte del testo