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E' istituito presso l'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia un Collegio dei revisori dei conti composto:
- 1)da un rappresentante del Ministero del tesoro, presidente;
- 2)da un rappresentante del Ministero della sanita';
- 3)da un rappresentante del Ministero dell'interno. Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio e' nominato un supplente. I membri del Collegio sono nominati con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per il tesoro; durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Ai revisori dei conti, oltre al gettone di presenza nella misura stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, per la loro partecipazione alle riunioni del Consiglio centrale e' assegnato un compenso annuo da determinarsi con decreto del Ministro per la sanita' di concerto col Ministro per il tesoro. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 maggio 1967, n. 314
1La L. 3 maggio 1967, n. 314 ha disposto (con l'articolo unico) che "A parziale modifica dell'ultimo comma dell'articolo 1 e del secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 132, i revisori dei conti presso l'ONMI assistono alle riunioni, oltre che del Consiglio centrale, anche della Giunta esecutiva."
Testo in vigore dal 11 giugno 1967 al 16 dicembre 2010
