Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1955 al 16 dicembre 2010. 127 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il personale femminile collegiato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che lascia il servizio senza avere conseguito il diritto a pensione secondo le norme contenute nell'ordinamento di previdenza per i salariati degli Enti locali, approvato con legge 25 luglio 1941, n. 934, e successive modificazioni e integrazioni, ha diritto alla restituzione, senza interessi, dei contributi versati alla Cassa di previdenza per i salariati degli Enti locali, sia per la quota a carico dell'Ente, sia per la quota a proprio carico, fatta deduzione della quota che, ai sensi del successivo articolo 2, dovra' essere versata all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-06-15;507~art1 · fonte del testo