Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1955 al 16 dicembre 2010. 127 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il personale femminile collegiato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che lascia il servizio senza avere conseguito il diritto a pensione secondo le norme contenute nell'ordinamento di previdenza per i salariati degli Enti locali, approvato con legge 25 luglio 1941, n. 934, e successive modificazioni e integrazioni, ha diritto alla restituzione, senza interessi, dei contributi versati alla Cassa di previdenza per i salariati degli Enti locali, sia per la quota a carico dell'Ente, sia per la quota a proprio carico, fatta deduzione della quota che, ai sensi del successivo articolo 2, dovra' essere versata all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-06-15;507~art1 · fonte del testo