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Al Collegio dei revisori dei conti e' affidata la revisione della gestione dell'Opera. A tal fine, esso provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto, redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa. I revisori dei conti assistono alle riunioni del Consiglio centrale. Essi possono esercitare le loro funzioni anche individualmente.

Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 11 giugno 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;132~art2 · fonte del testo