Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1967 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Al Collegio dei revisori dei conti e' affidata la revisione della gestione dell'Opera. A tal fine, esso provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto, redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa. I revisori dei conti assistono alle riunioni del Consiglio centrale. 1 Essi possono esercitare le loro funzioni anche individualmente.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 maggio 1967, n. 314

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La L. 3 maggio 1967, n. 314 ha disposto (con l'articolo unico) che "A parziale modifica dell'ultimo comma dell'articolo 1 e del secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 132, i revisori dei conti presso l'ONMI assistono alle riunioni, oltre che del Consiglio centrale, anche della Giunta esecutiva."

Testo in vigore dal 11 giugno 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 giugno 1967

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1963 al 11 giugno 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 maggio 1967, n. 314

    La L. 3 maggio 1967, n. 314 ha disposto (con l'articolo unico) che "A parziale modifica dell'ultimo comma dell'articolo 1 e del secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 132, i revisori dei conti presso l'ONMI assistono alle riunioni, oltre che del Consiglio centrale, anche della Giunta esecutiva."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;132~art2 · fonte del testo