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Al Collegio dei revisori dei conti e' affidata la revisione della gestione dell'Opera. A tal fine, esso provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto, redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa. I revisori dei conti assistono alle riunioni del Consiglio centrale. 1 Essi possono esercitare le loro funzioni anche individualmente.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 maggio 1967, n. 314
1La L. 3 maggio 1967, n. 314 ha disposto (con l'articolo unico) che "A parziale modifica dell'ultimo comma dell'articolo 1 e del secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 132, i revisori dei conti presso l'ONMI assistono alle riunioni, oltre che del Consiglio centrale, anche della Giunta esecutiva."
Testo in vigore dal 11 giugno 1967 al 16 dicembre 2010
