((Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno puo' nominare nel proprio seno un Comitato esecutivo composto da tre a cinque membri, oltre il presidente, e ne determinera' le attribuzioni)). La relativa deliberazione sara' sottoposta all'approvazione del Comitato dei Ministri, di cui all'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646.
Testo vigente dal 18 agosto 1957
