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Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno nominera' nel proprio seno un Comitato esecutivo composto da tre a cinque membri, oltre il presidente, e ne determinera' le attribuzioni. La relativa deliberazione sara' sottoposta all'approvazione del Comitato dei Ministri, di cui all'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Testo in vigore dal 31 marzo 1952 al 18 agosto 1957

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urn:nir:stato:legge:1952-03-22;166~art1 · fonte del testo