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Chiunque, senza aver adempiuto alle condizioni stabilite dalla presente legge, attiva un impianto di caricamento in bombole di gas metano, soggetto a licenza ai sensi dell'art. 4, e' punito con la multa da lire 5000 a lire 100.000, nonche' con la multa proporzionale dal doppio al decuplo del diritto erariale gravante sulla quantita' di gas erogato o che pote' essere erogato.
Testo in vigore dal 16 giugno 1959 al 14 giugno 1970
