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L'esercente impianti di caricamento in bombole di gas metano, di cui al quarto comma dell'art. 3, che presenta la denuncia oltre il termine previsto, e' punito con la multa da lire 5000 a lire 100.000, nonche' con la multa proporzionale dal doppio al decuplo del diritto erariale gravante sulla quantita' di gas erogato o che pote' essere erogato.

Testo in vigore dal 16 giugno 1959 al 14 giugno 1970

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-05-27;360~art14 · fonte del testo