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La ditta che ritarda di effettuare il pagamento del diritto di licenza entro il termine stabilito dall'art. 4 della presente legge e' punita con pena pecuniaria da una a tre volte il diritto stesso.

Testo in vigore dal 16 giugno 1959 al 14 giugno 1970

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-05-27;360~art16 · fonte del testo