Provvedimento abrogato dalla l. 18 maggio 1970, n. 311.
Abrogato dal 14 giugno 1970
Provvedimento abrogato dalla l. 18 maggio 1970, n. 311.
Abrogato dal 14 giugno 1970
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1959 al 14 giugno 1970. 110 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'esercente e' tenuto, senza bisogno di alcuna notifica da parte dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, a versare presso la competente Sezione di tesoreria provinciale, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione, il diritto erariale commisurato alle quantita' dichiarate. Per i supplementi di tale diritto conseguenti alla revisione, da parte dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, delle liquidazioni relative alle dichiarazioni, l'Ufficio emette avviso di pagamento e la ditta e' tenuta a versare le somme dovute entro otto giorni dalla data della relativa notificazione, restando salva, la facolta' per essa ditta di chiedere il rimborso delle somme eventualmente pagate in piu'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 MAGGIO 1970, N. 311
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-05-27;360~art6 · fonte del testo