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E' concessa la restituzione del diritto erariale di cui all'art. 1 sul gas metano compresso in bombole destinato, mediante carri bombolai, alle aziende del gas per l'immissione, tal quale o riformato od in miscela con gas di fossile od altro gas, nelle reti di distribuzione cittadine in Comuni non serviti da metanodotti.
Testo in vigore dal 16 giugno 1959 al 14 giugno 1970
