Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 giugno 1959 al 14 giugno 1970. Leggi il testo vigente →
L'esercente e' tenuto, senza bisogno di alcuna notifica da parte dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, a versare presso la competente Sezione di tesoreria provinciale, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione, il diritto erariale commisurato alle quantita' dichiarate. Per i supplementi di tale diritto conseguenti alla revisione, da parte dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, delle liquidazioni relative alle dichiarazioni, l'Ufficio emette avviso di pagamento e la ditta e' tenuta a versare le somme dovute entro otto giorni dalla data della relativa notificazione, restando salva, la facolta' per essa ditta di chiedere il rimborso delle somme eventualmente pagate in piu'.
Testo in vigore dal 16 giugno 1959 al 14 giugno 1970
